Art. 80 — Rimborsi
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Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate. Qualora non esistano mezzi di trasporto, e' corrisposto un compenso chilometrico di lire 37, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 53. Quando risulti conveniente, il direttore generale puo' autorizzare altri compensi per spese di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 14 luglio 1978
