Art. 80 — Rimborsi
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Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate. Qualora non esistano mezzi di trasporto, e' corrisposto un compenso chilometrico di lire 37, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 53. 7 Quando risulti conveniente, il direttore generale puo' autorizzare altri compensi per spese di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206
7Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto (con l'art.7) che l'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia od altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 11, ultimo comma, 80, secondo comma e 18, sesto comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a L. 70 ed a L. 100 a chilometro.
Testo in vigore dal 14 luglio 1978 al 22 dicembre 2008
