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[1](((Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della "indennita'pensionabile)

[2]Al personale ferroviario delle seguenti categorie e' corrisposta una "aliquota residua" nelle misure a lato indicate:

  • A)- Personale delle navi traghetto. Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave:

[3]Comandante e direttore di macchina.................. L. 30

[4]1° Ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina:

[5]parametro 304..................................... " 70 parametro 265..................................... " 110

[6]Ufficiale navale e ufficiale di macchina............ " 100 Nostromo, capo motorista e capo elettricista........ " 30 Carpentiere, motorista ed elettricista.............. " 30 Marinaio e ingrassatore............................. " 20 Carbonaio........................................... " 20

[7]In caso di soppressione di una o piu' corse programmate l'aliquota spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione nave.

  • B)- Personale direttivo.

[8]Per ogni giornata di presenza in servizio: Ispettore capo superiore r. e....................... L. 220 Ispettore capo r.e. e............................... " 470

[9]Ispettore capo aggiunto:

[10]parametro 530..................................... - parametro 487..................................... - parametro 455..................................... " 238 parametro 426..................................... " 570 parametro 387..................................... " 570

[11]Ispettore principale:

[12]parametro 370..................................... L. 150 parametro 307..................................... " 750

[13]Ispettore........................................... " 850

[14]L'aliquota di cui sopra viene corrisposta con le norme ed i criteri stabiliti dall'articolo 67 delle presenti disposizioni)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1974, n. 57

4

La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 16) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 1 ottobre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art82bis · fonte su Normattiva