Art. 82-bis
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[1](((Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della "indennita'pensionabile)
[2]Al personale ferroviario delle seguenti categorie e' corrisposta una "aliquota residua" nelle misure a lato indicate:
- A)- Personale delle navi traghetto. Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave:
[3]Comandante e direttore di macchina.................. L. 30
[4]1° Ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina:
[5]parametro 304..................................... " 70 parametro 265..................................... " 110
[6]Ufficiale navale e ufficiale di macchina............ " 100 Nostromo, capo motorista e capo elettricista........ " 30 Carpentiere, motorista ed elettricista.............. " 30 Marinaio e ingrassatore............................. " 20 Carbonaio........................................... " 20
[7]In caso di soppressione di una o piu' corse programmate l'aliquota spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione nave.
- B)- Personale direttivo.
[8]Per ogni giornata di presenza in servizio: Ispettore capo superiore r. e....................... L. 220 Ispettore capo r.e. e............................... " 470
[9]Ispettore capo aggiunto:
[10]parametro 530..................................... - parametro 487..................................... - parametro 455..................................... " 238 parametro 426..................................... " 570 parametro 387..................................... " 570
[11]Ispettore principale:
[12]parametro 370..................................... L. 150 parametro 307..................................... " 750
[13]Ispettore........................................... " 850
[14]L'aliquota di cui sopra viene corrisposta con le norme ed i criteri stabiliti dall'articolo 67 delle presenti disposizioni)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 16) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.
Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 1 ottobre 1978
