Art. 82
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Tutti i compensi (premi, indennita', eccetera) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festivita' infrasettimanale. Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti su base giornaliera non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio turno. I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:
- a)per intero, se prestano servizio per piu' di mezza giornata di lavoro;
- b)pari alla meta', se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno. Per tutti i compensi (premi, indennita', eccetera) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezz'ora. I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
