Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonche' delle modalita' di formazione delle commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validita' dell'abilitazione medesima. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo».

Testo vigente dal 24 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-16;129~art3 · fonte su Normattiva