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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a disporre la revisione delle posizioni individuali degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica, la cui nomina, avvenuta senza concorso ai sensi dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sia stata proposta per l'annullamento a norma del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, ed a provvedere alla conferma in ruolo di quelli di essi che, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano riconosciuti dotati della preparazione e della capacita' necessaria per ricoprire le cattedre per cui la nomina fu disposta.
Testo in vigore dal 9 maggio 1953 al 22 dicembre 2008
