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Il personale dei ruoli aggiunti, istituiti in corrispondenza dei ruoli organici di cui al precedente articolo, e' inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici prendendovi posto dopo l'ultimo iscritto e conservando ad ogni effetto la propria anzianita' di ruolo e di qualifica. Dopo l'inquadramento di cui al comma precedente, Il personale del ruolo transitorio istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 600, e' inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria, prendendovi posto dopo l'ultimo iscritto e conservando ad ogni effetto la propria anzianita' di ruolo e di qualifica. Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non possono essere ammessi allo scrutinio per merito, comparativo per la promozione alla qualifica superiore sino a quando coloro che li precedono nell'ordine di ruolo non abbiano maturato l'anzianita' minima prescritta.

Testo in vigore dal 25 maggio 1964 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1964-05-12;303~art2 · fonte del testo