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Gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui ai precedenti articoli 1 e 2 alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, ai fini della promozione alla qualifica superiore a quella rivestita alla data medesima, di una riduzione di anzianita' pari alla meta' del periodo richiesto dalle vigenti disposizioni per la promozione stessa e comunque non superiore a 30 mesi.

Testo in vigore dal 25 maggio 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-05-12;303~art3 · fonte del testo