Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1964 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli impiegati civili di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato o comunque appartenenti a ruoli diversi da quelli indicati agli articoli 1 e 2, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria di cui alle annesse tabelle A e B, conservando l'anzianita' di ruolo e di qualifica e prendendo posto dopo gli ultimi iscritti. Una volta effettuati gli inquadramenti e le promozioni in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3. I sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nella qualifica di applicato prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma precedente. Gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nella qualifica di usciere prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma primo. Per ottenere l'inquadramento gli interessati devono produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'inquadramento si provvede in base a giudizio favorevole di apposita Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che valutera', per ciascun aspirante, i titoli posseduti, il rendimento nel servizio prestato, l'anzianita' di servizio presso gli uffici della Presidenza ed ogni altro utile elemento di giudizio. Il personale indicato nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia compiuto i due anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, purche' ivi in servizio da data non posteriore al 30 giugno 1962, puo' inoltrare domanda per l'inquadramento entro due mesi dal compimento di tale periodo di servizio; l'inquadramento sara' effettuato nella qualifica iniziale, con le modalita' indicate nel comma precedente, a condizione che sussista disponibilta' di posti nella qualifica stessa.
Testo in vigore dal 25 maggio 1964 al 16 dicembre 2010
