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All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verra' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia di tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 25 maggio 1964 al 16 dicembre 2010
