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Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni". Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e' abrogato.

Testo in vigore dal 20 maggio 1985 al 19 marzo 2005

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