Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n.30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n.30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1985 al 19 marzo 2005. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Si considerano validamente prodotte le traduzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state depositate entro il termine di cui al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, come modificato dal precedente articolo 2, e per le quali e' stata tempestivamente presentata e non definitivamente rigettata istanza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Sono fatti salvi i diritti dei terzi di cui all'articolo 90-bis del sopracitato decreto n. 1127 del 1939.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N.30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-05-03;194~art3 · fonte del testo