Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1985 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →
Si considerano validamente prodotte le traduzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state depositate entro il termine di cui al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, come modificato dal precedente articolo 2, e per le quali e' stata tempestivamente presentata e non definitivamente rigettata istanza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Sono fatti salvi i diritti dei terzi di cui all'articolo 90-bis del sopracitato decreto n. 1127 del 1939.
Testo in vigore dal 20 maggio 1985 al 19 marzo 2005
