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Si considerano validamente prodotte le traduzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state depositate entro il termine di cui al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, come modificato dal precedente articolo 2, e per le quali e' stata tempestivamente presentata e non definitivamente rigettata istanza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Sono fatti salvi i diritti dei terzi di cui all'articolo 90-bis del sopracitato decreto n. 1127 del 1939.

Testo in vigore dal 20 maggio 1985 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1985-05-03;194~art3 · fonte del testo