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I termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, sono riaperti per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1977 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1977-01-24;14~artunico · fonte del testo