[1]Il termine, indicato dall'art. 4 della legge 21 luglio 1959, n. 590 per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge stessa, e' riaperto sino a 90 giorni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

[2]La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1963

[4]SEGNI

[5]FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-06;12~artunico · fonte del testo