Possono altresi' presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneita', gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano in Italia la professione di maestro di danza. Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.
Testo vigente dal 14 aprile 1958
