Possono altresi' presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneita', gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano in Italia la professione di maestro di danza. Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;297~art7 · fonte del testo