Sono ammessi al giudizio di idoneita' i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge stessa, nonche' i cittadini italiani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di maestro di danza.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;297~art2 · fonte del testo