A coloro che, in qualita' di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attivita' di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, e' concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

Testo vigente dal 19 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;434~art1 · fonte su Normattiva