Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti. Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art12 · fonte su Normattiva