Il permesso di prospezione non e' trasferibile per atto fra vivi.
Testo vigente dal 3 agosto 1967
Il permesso di prospezione non e' trasferibile per atto fra vivi.
Testo vigente dal 3 agosto 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art13 · fonte del testo