Il concessionario deve:

  • 1)effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;
  • 2)riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
  • 3)comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;
  • 4)conservare, con le modalita' indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
  • 5)consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
  • 6)osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art30 · fonte del testo