Il concessionario deve:
- 1)effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;
- 2)riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
- 3)comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;
- 4)conservare, con le modalita' indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
- 5)consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
- 6)osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Testo vigente dal 3 agosto 1967
