Il permesso di prospezione non e' esclusivo. Esso e' accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui allo articolo 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge. Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree gia' accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti puo' tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art10 · fonte del testo