Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

  • 1)perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;
  • 2)non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
  • 3)non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria e marittima;
  • 4)riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
  • 5)sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
  • 6)non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
  • 7)trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
  • 8)non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;
  • 9)non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art42 · fonte del testo