Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
- 1)perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;
- 2)non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
- 3)non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria e marittima;
- 4)riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
- 5)sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 6)non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
- 7)trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
- 8)non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;
- 9)non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.
Testo vigente dal 3 agosto 1967
