Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge. Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art40 · fonte del testo