Art. 5 — Regolamento
Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonche' della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicita' di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'articolo 3, nonche' le modalita' e i termini del relativo pagamento. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1990
