Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
- 1)perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;
- 2)non inizia i lavori nei termini prescritti;
- 3)non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorita' minerarie e marittime;
- 4)non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;
- 5)sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 6)non corrisponde nei termini il canone;
- 7)cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
- 8)procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;
- 9)non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.
Testo vigente dal 3 agosto 1967
