Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

  • 1)perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;
  • 2)non inizia i lavori nei termini prescritti;
  • 3)non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorita' minerarie e marittime;
  • 4)non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;
  • 5)sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
  • 6)non corrisponde nei termini il canone;
  • 7)cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
  • 8)procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;
  • 9)non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art41 · fonte del testo