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Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9)). ((Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti. Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualita' del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonche' delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti)). I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che decidera' sulla base dei programmi di settore deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1991 al 19 marzo 1994

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Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1967 al 31 gennaio 1991. 56 parole tolte, 99 parole aggiunte.

… commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. tolto: Gli aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9. Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal tolto: sottofondo marino di cui all'articolo 2 non possono essere venduti o comunque utilizzati dal concessionario, salvo per gli impieghi di cui al terzo comma dell'articolo 33, se non siano stati offerti in vendita all'Ente nazionale idrocarburi in via prioritaria aggiunto: sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti. Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualita' del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonche' delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo fra le partiaggiunto: , le condizioni di vendita saranno tolto: stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiunto: definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti tolto: interessate e il Comitato tecnico per gli idrocarburi. I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art55 · fonte del testo