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Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. ((Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari)) senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9. Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti. Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualita' del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonche' delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti. I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che decidera' sulla base dei programmi di settore deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Testo in vigore dal 19 marzo 1994 al 29 dicembre 1996
