La concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge puo', a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestata a piu' soggetti, ai sensi del precedente articolo 70. Le concessioni di coltivazione gia' rilasciate all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterate per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 63 della presente legge. In caso di rinunzia parziale l'area residua della concessione dovra' del pari avere, per quanto possibile, le caratteristiche di cui all'articolo 63 della presente legge. La durata delle concessioni di coltivazione in corso all'entrata in vigore della presente legge e' prolungata di dieci anni. Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data d'inizio dell'anno di vigenza della concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge. Le nuove misure delle aliquote da corrispondere allo Stato sono dovute a partire dall'inizio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art75 · fonte del testo