Il permesso di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge puo', a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestato a piu' soggetti, ai sensi del precedente articolo 70. I permessi di ricerca gia' rilasciati all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterati per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 59. Il titolare di un permesso in corso puo' chiedere l'ampliamento dell'area fino alla estensione massima di 70 mila ettari, sempre che l'ampliamento non interessi aree gia' vincolate. In tal caso l'area del permesso ampliato dovra' avere le caratteristiche di cui all'articolo 59 della presente legge. In caso di rinuncia parziale o di riduzione obbligatoria all'atto del conferimento delle proroghe, l'area del perimetro residuo dovra' avere le caratteristiche di cui all'articolo 59 della presente legge, salvo per i lati che eventualmente coincidano con il perimetro del permesso originario. La durata dei permessi in corso, in primo periodo di vigenza, e' prolungata di un anno e sono del pari prolungati d'un anno i termini per l'inizio dei lavori all'atto del conferimento del permesso. Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data di inizio dell'anno di vigenza del permesso successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art74 · fonte del testo