I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati all'Ente nazionale idrocarburi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dell'Ente e degli interessati, essere intestati a piu' soggetti, ai sensi del precedente articolo 70. Si applica la disposizione dell'articolo 69, penultimo comma.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art76 · fonte del testo