Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 9.
Abrogato dal 31 gennaio 1991
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 9.
Abrogato dal 31 gennaio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1970 al 31 gennaio 1991. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il permesso di prospezione e' accordato ai, richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o a societa' aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata alla esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 2.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art9 · fonte del testo