Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi, proroghe, riduzioni di permessi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art46 · fonte del testo