Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:
- 1)in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria e' richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;
- 2)sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;
- 3)sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;
- 4)sulla razionale coltivazione dei giacimenti;
- 5)sulla sicurezza delle lavorazioni;
- 6)sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;
- 7)sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;
- 8)sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;
- 9)sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;
- 10)sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;
- 11)sulla determinazione dei limiti di profondita' dei permessi e delle concessioni;
- 12)sui casi di decadenza;
- 13)su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;
- 14)in ogni caso previsto dalla legge.
Testo vigente dal 29 gennaio 1957
