Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:

  • 1)in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria e' richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;
  • 2)sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;
  • 3)sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;
  • 4)sulla razionale coltivazione dei giacimenti;
  • 5)sulla sicurezza delle lavorazioni;
  • 6)sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;
  • 7)sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;
  • 8)sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;
  • 9)sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;
  • 10)sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;
  • 11)sulla determinazione dei limiti di profondita' dei permessi e delle concessioni;
  • 12)sui casi di decadenza;
  • 13)su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;
  • 14)in ogni caso previsto dalla legge.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art42 · fonte del testo