Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondita' ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondita' ovvero non abbia la capacita' tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' accordare un permesso di ricerca per profondita' maggiore e, in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione. Con lo stesso decreto sono stabilite le cautele imposte al nuovo titolare del permesso o al nuovo concessionario per evitare danni alla precedente ricerca o alla precedente concessione e puo' essere disposto che il nuovo titolare del permesso o della concessione depositi una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art47 · fonte del testo