Per stabilire la misura dell'indennita' di buonauscita e dell'indennita' premio di servizio di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si determinano i relativi due importi complessivi che risulterebbero dall'applicazione delle norme dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, o dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato nel caso in cui l'ultimo servizio di Stato sia stato reso alle dipendenze delle Ferrovie, e di quelle dell'istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali Sezione previdenza in base all'intero servizio utile applicando per la valutazione dei singoli servizi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Ciascuno dei due importi complessivi calcolati per l'Opera e per l'Istituto predetti si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi nel modo indicato al secondo comma del precedente art. 5. Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio, l'Opera di previdenza o l'Istituto abbia gia' provveduto a corrispondere l'indennita' di buonuscita o l'indennita' premio di servizio, spetta all'interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all'altro Istituto ed Opera di previdenza.

Testo vigente dal 30 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-22;523~art14 · fonte del testo