Nei casi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, l'Opera di previdenza e l'Istituto che concorrono alla concessione dell'indennita' di buonuscita e della indennita' premio di servizio si comunicano reciprocamente i dati relativi alla misura delle retribuzioni base della liquidazione e ai servizi valutabili da parte di ciascuno degli Enti predetti. Ciascun Ente provvede poi al conferimento della quota a proprio carico ai sensi del precedente art. 14 e ai relativo pagamento.

Testo vigente dal 30 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;523~art15 · fonte del testo