Il trattamento di quiescenza spettante e' corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nei modo indicato al, precedente art. 5. La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario. I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilita' della pensione, mediante l'applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge. Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote q carico di Enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anziche' in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

Testo vigente dal 30 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;523~art6 · fonte del testo