Il diritto al trattamento di quiescenza dirette o indiretto, la forma di esso - pensione o indennita' una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o e iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalita' dei servizi valutati ai sensi del precedente art. 2.

Testo vigente dal 30 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;523~art3 · fonte del testo