Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1963 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o piu' delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalita' di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonche' il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa, erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art14 · fonte su Normattiva