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Alla maggiore spesa prevista in lire 19.500.000 annue per il pagamento delle pensioni permanenti sara' fatto fronte mediante riduzione per lire 10.500.000 e lire 9 milioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli 75 e 76 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 aprile 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-03-23;151~art2 · fonte del testo