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I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', vecchiaia e superstiti dei territori gia' facenti parte dell'ex impero austro-ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920, e documentato secondo le norme vigenti.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;353~art1 · fonte del testo