L'incorporazione col grado rivestito nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e secondo la tabella di equiparazione di cui all'articolo precedente, si applica anche ai sottufficiali in congedo del Corpo stesso richiamati alle armi nel ruolo servizi, categoria governo, dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 15 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3082~art2 · fonte del testo