Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica. Il contingente di personale di cui al precedente comma non puo' superare le 10 unita'. Al personale militare anzidetto spetta l'indennita' di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art80 · fonte su Normattiva