I sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano richiamati alle armi nell'Esercito sono incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nel predetto Corpo, giusta la tabella di equiparazione allegata al regolamento di disciplina militare. Le guardie sono incorporati come semplici soldati.

Testo vigente dal 15 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3082~art1 · fonte del testo