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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bandi di concorso o d'arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono prevedere, tenuto conto delle esigenze della Sanita' militare, che abbiano titolo all'ammissione ai predetti corsi anche i laureati in odontoiatria, in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale, che ne facciano domanda. Gli ufficiali reclutati con le modalita' di cui al comma 1, che abbiano superato il corso di formazione iniziale, sono nominati sottotenente o guardiamarina odontoiatra.
Testo in vigore dal 10 maggio 1989 al 9 ottobre 2010
