Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La navigazione compiuta dal 2 settembre 1939-XVII alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni nelle zone di mare indicate nell'art. 4 e' calcolata doppia a tutti gli effetti delle leggi sulla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara. A tal fine dovra' essere versato alla Cassa un contributo supplementare pari a quello indicato nell'art. 16 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-111, n. 473. Tale contributo supplementare, da computarsi per i periodi di permanenza delle navi nelle zone su indicate, sara' a totale carico dell'armatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1211~art1 · fonte del testo