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Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1960-61 nonche' agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza svolti dopo la entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, gli esami superati nel biennio di Accademia ed in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate al successivo articolo 2, a condizione che:
- a)i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari approvati, a seconda della competenza, con decreto del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
- b)gli ufficiali siano in possesso all'atto dell'ammissione in Accademia del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 gennaio 1972
