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Il giudizio di dipendenza da causa di servizio per le lesioni indicare nell'articolo precedente e' espresso sulla base dei dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni all'uopo formulate dal dirigente il servizio sanitario e dal comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si sia verificato. Tale giudizio deve essere espresso nel piu' breve tempo possibile, e, comunque, durante la degenza dell'inferno. Le complicazioni e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

Testo in vigore dal 28 marzo 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;157~art2 · fonte del testo