Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresi' riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo".
Testo vigente dal 26 gennaio 1994
