Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresi' riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo".

Testo vigente dal 26 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-25;54~art1 · fonte su Normattiva